ATTIVITA’ MOTORIA PER LA TERZA ETA’ E CERTIFICATI MEDICI

Si è fatto un gran caos ultimamente in fatto di interpretazione del Decreto Balduzzi del 24 aprile 2013 in tema di eventuale certificazione medica per l’attività motoria per la terza età.

A parere dello scrivente tale caos è assolutamente inopportuno ed ingiustificato. La legge e ancor più i suoi intenti sono molto chiari. La finalità è di sgravare i medici di famiglia da inutili oneri ed alleggerire anche gli anziani dal costo del certificato (che, se necessario, sarebbe comunque a pagamento).

Innanzitutto l’ambito della materia. Si tratta di attività ludico motoria per la terza età a basso impegno cardiovascolare. Per intendersi è quella assimilabile ad una normalissima lezione di attività motoria per la terza età dove la frequenza cardiaca non sale mai su valori preoccupanti ed è assimilabile più o meno a quella riscontrabile in una camminatina a ritmo normale.

Tale materia è trattata sul Decreto Balduzzi quando al punto “c” del comma 5 dell’articolo 2 cita espressamente l’attività motoria per anziani.

E’ solo parzialmente ripresa nella nota chiarificatrice del Ministero della Salute dell’11 settembre 2013 quando riferisce che la non obbligatorietà della certificazione è ESTESA anche alle altre categorie citate nell’articolo 2 del sopracitato decreto.

Non tratta questa materia invece il Decreto 8 agosto 2014 che disciplina in tema di certificati per attività sportiva non agonistica.

L’attività ludico motoria per anziani a basso impegno cardio vascolare, da chiunque sia organizzata, non rientra nella categoria “sport non agonistico” ed è citata espressamente , si ripete, esclusivamente al punto “c” del comma 5 dell’articolo 2 del Decreto Balduzzi.

Il caos è nato per la scorretta interpretazione da parte di alcuni Enti di Promozione Sportiva che hanno ritenuto di conglobare nella categoria “sport non agonistico” anche l’attività motoria per la terza età. Così non è ed il fatto che nella definizione di sport non agonistico vengano integrate “tutte le attività non agonistiche organizzate dagli enti di promozione sportiva” non deve trarre in inganno.

Nel momento in cui gli Enti di Promozione Sportiva interpretano in modo estensivo tale norma vanno in netta contraddizione di quanto esposto al citato punto “c” del comma 5 dell’articolo 2 del Decreto Balduzzi e, di conseguenza anche del chiarimento dell’11 settembre che ESTENDE il non obbligo della certificazione alle altre categorie dell’articolo 2.

L’anomalia nasce dal fatto che agli Enti di Promozione Sportiva sono affiliate un’ infinità di società sportive e praticamente anche tutte quelle che organizzano corsi di attività motoria per la terza età. Mentre per le normali attività sportive non agonistiche l’obbligo della certificazione è sancito dalla legge, per l’attività ludico motoria a basso impegno cardio vascolare la legge non prevede quell’obbligo.

La questione riguarda probabilmente qualche centinaio di migliaia di anziani che, a vario titolo, praticano attività motoria a loro dedicata presso le strutture pubbliche ed è di una certa rilevanza perché, se mal interpretata, tale legge porterebbe ad un costo aggiuntivo per gli anziani di circa il 30-40% sul costo del corso (che è a prezzi calmierati con la precisa volontà politica di incentivare la pratica motoria presso la popolazione anziana).

Per andare sul pratico, l’applicazione scorretta di tale norma porterebbe, probabilmente, alla rinuncia all’attività da parte di alcune migliaia di anziani, cosa da evitare assolutamente in un sistema che vuole affidarsi alla prevenzione anche per contenere i costi del sistema sanitario nazionale oltre che, ovviamente, per migliorare la qualità di vita della popolazione anziana.

Dal momento in cui la legge è fin troppo chiara non c’è da attendersi alcun ulteriore chiarimento da parte del Ministero della Salute.

E’ auspicabile, invece, una presa di posizione più conforme allo spirito della legge da parte degli Enti di Promozione Sportiva che, anche se affiliati al Coni, non trattano solo lo sport nelle sue componenti agonistica e non agonistica ma anche altri aspetti dell’attività motoria che il sistema nazionale di gestione delle palestre pubbliche delega, di fatto, ad essi.

Se gli Enti di Promozione Sportiva si rifiutassero di considerare tutta l’attività motoria che non rientra nello sport non agonistico e tantomeno in quello agonistico, si aprirebbe una falla nel sistema organizzativo nazionale dell’attività motoria rivolta al pubblico e ci troveremmo nella necessità di inventare degli improbabili enti di diffusione dell’attività motoria di prevenzione.

Molto più facile ipotizzare che gli Enti di Promozione Sportiva si assumano anche l’onere di discernere fra attività ludico motoria ed attività sportiva (agonistica e non) facendosi carico di promuovere entrambe e risolvendo anche questi cavilli di natura burocratica, non da ultimo quello delle assicurazioni che non vogliono rispondere di eventuali infortuni occorsi a soggetti che non hanno presentato il certificato medico. Se l’assicurazione non risponde allora non ha senso che l’assicurato paghi il premio. L’assicurazione non può certamente richiedere all’assicurato un costo aggiuntivo che è pari a quattro volte quello del costo del premio. Anche considerato il fatto che queste assicurazioni intervengono a rimborsare in circostanze molto rare, forti del fatto che il cittadino italiano essenzialmente è “assicurato” in ogni luogo dal suo sistema sanitario nazionale, molto criticato ma decisamente efficiente in alcuni ambiti.

 

 

P.s. (dicembre 2016) : Forse, una volta tanto, sono stato un discreto profeta, nel senso che una mossa decisiva per la risoluzione dell’equivoco è stato il chiarimento da parte del CSI (Centro Sportivo Italiano), uno dei più importanti enti di promozione sportiva presenti sul territorio, che, a livello nazionale, ha sancito con una chiara e splendida interpretazione della legge che per la normale attività motoria per la terza età a basso impegno cardiaco non è necessario il certificato medico. Il CSI ha una infinità di tesserati e dunque ciò che “sentenzia” lui ha quasi più valore della legge. In ogni caso, se uno avesse ancora dubbi, basta studiare a fondo la legge per capire che questa è l’unica interpretazione possibile. Passando dalla parte dei rompiballe (ma questa è solo sacrosanta pignoleria professionale) io aggiungo che l’insegnante è comunque tenuto ad accertarsi che fra il suo allievo ed il medico di base vi sia una buona comunicazione ed il medico di base sia informato sulle abitudini motorie dell’allievo (così come dovrebbe essere per qualsiasi anziano anche che non fa ginnastica…).